Lo statuto

Come tutti gruppi di persone che vivono l’esperienza della condivisione e della fraternità, che condividono un ideale di vita, sia questo professionale, economico o ludico, sportivo, sociale, hanno bisogno di stabilire delle regole “di comportamento”, per raggiungere l’obiettivo prefissato. Anche la nostra comunità di preghiera, fin dal 1994 si è data uno statuto.
Lo statuto deve essere visto come la traccia di un cammino da percorrere, all’interno del quale tutti esprimono la loro adesione e appartenenza vivendone i contenuti.
Ora a distanza di 22 anni dalla prima emanazione dello statuto, la comunità ha sentito l’esigenza di modificarne alcune parti, “aprendo” di fatto la partecipazione attiva, propositiva e deliberativa a tutti i rappresentanti dei Gruppi A.D.I.M. sparsi per l’Italia. La diffusione, su tutto il territorio nazionale, dei Gruppi A.D.I.M. e la continua richiesta di adesione all’A.D.I.M., di nuovi gruppi, è il senso stesso dell’esistere dell’A.D.I.M.! Dare culto e gloria a Dio per la Sua eterna e infinita Misericordia.

 

 


ASSOCIAZIONE ALLEANZA DIVES IN MISERICORDIA ( A.D.I.M.)

STATUTO 


Premessa

L’Associazione trova una fonte remota nell’esperienza mistica di santa Faustina Kowalska e nel messaggio della Divina Misericordia da lei ricevuto, da cui è scaturito un movimento. Come fonte prossima si radica nell’ispirazione congiunta e coltivata agli inizi degli anni ottanta da don Carlo Vivaldelli (t1988) e da don Renato Tisot, convinti studiosi e promotori del messaggio. Sono così poste le premesse pratiche per una sua fondazione a Trento. L’opera è stata compresa, assunta e sostenuta dal Gruppo Maria di Trento, per cui ha cominciato ad interessare molte persone e a svilupparsi soprattutto nello stile e nei metodi del Rinnovamento Carismatico Cattolico.
L’enciclica “Dives in Misericordia” di Giovanni Paolo II (30.11.1980) ha fornito il titolo e le più sicure basi dottrinali. Il termine Alleanza è di pregnanza biblica e definisce il profondo rapporto d’amore, che gli aderenti sentono nei confronti di Dio e di tutto il suo popolo. Il nucleo di tale rapporto sta nella grande rivelazione che “Dio è Misericordia” (1 Gv 4,8) e chiede ai discepoli: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36).
Il segno emblematico di questo messaggio – programma è il Cuore Trafitto di Gesù con il grande dono del sangue e dell’acqua (Gv 19, 34). Viene oggi visivamente espresso nell’icona presentata da santa Faustina e conosciuta ormai in tutto il mondo come icona della Divina Misericordia. Il primo Statuto era stato approvato dall’Arcivescovo della Diocesi di Trento, Mons. Giovanni Maria Sartori, in data 2 gennaio 1994. Ora è stato rinnovato come segue:

Articolo 1
È costituita, con proprio Statuto, in base al C.J.C. (can. 299 §1, §3, 304, 305), l’Associazione privata di fedeli denominata “Alleanza Dives in Misericordia” (A.D.I.M.) di Rinnovamento Carismatico Cattolico, con sede a Trento, Via Endrici 23/b. Essa trova fondamento nella spiritualità della Divina Misericordia, come è rivelato nella Sacra Scrittura, confermata nella tradizione della Chiesa, rafforzata in nuove forme scaturite dalle apparizioni di Gesù Misericordioso a Santa Faustina Kowalska e approvata da Santa Romana Chiesa.
Finalità e campi d’azione

Articolo 2
L’Associazione, che non persegue finalità di lucro, si prefigge attraverso l’impegno personale e l’azione co­munitaria le seguenti attività di culto e di religione:
a) La santificazione come frutto della consapevole e gioiosa accettazione della figliolanza divina donata dal Padre, mediante il rapporto personale con Cristo Signore, nella potenza amorosa dello Spirito Santo.
b) L’assimilazione e la diffusione del culto della Divina Misericordia tramite i seguenti canali: lo studio biblico teologico; l’energica affermazione dei mezzi spirituali: preghiera, vita liturgico-sacramentale soprattutto attorno ai cardini della Riconciliazione e dell’Eucaristia, con uno speciale rilievo anche all’adorazione eucaristica; la riscoperta costante degli impegni battesimali e la stretta comunione d’intenti e d’azione con la Chiesa universale e locale per la diffusione del Regno di Dio; lo sbocco effettivo nei ministeri di misericordia ovunque si presentino nella Chiesa e nella società; il tenero affidamento a Maria e il ricorso al suo aiuto come Mater Misericordiae.
c) Per questo i campi d’azione si presentano aperti a:
promuovere la preghiera personale, familiare, comunitaria, specialmente in gruppi ad impronta Cattolica Carismatica;
promuovere il culto della Divina Misericordia; condurre in modo particolare alla celebrazione della Festa della Divina Misericordia nella seconda domenica di Pasqua, educando a viverla nel momento più forte del­l’anno liturgico;
tenere e organizzare ritiri, esercizi spirituali, corsi formativi, congressi, pellegrinaggi, missioni parrocchiali, iniziative di evangelizzazione, seminari di vita nello Spirito, giornate d’annuncio, di testimonianza e di preghiera per ottenere la guarigione; provvedendo se del caso ad organizzare e/o il viaggio e/o il soggiorno per i partecipanti;
disporsi alla gestione o alla collaborazione nella gestione di luoghi di culto e d’accoglienza;
diffondere il Vangelo con testi, pubblicazioni, internet, CD e l’editoria in genere, i mezzi della comunicazione sociale, con la predicazione kerìgmatica e la preghiera di effusione;
essere partecipi e attivi nei piani di formazione e di azione della Chiesa locale;
intercedere per i pastori della Chiesa, e in particolar modo pregare e agire per le vocazioni di speciale consacrazione;

essere aperti al discorso ecumenico e alla missione, al punto di prevedere presenza e azione in terra missionaria, sostenere eco­nomicamente missionari, religiosi e comunità religiose, persone bisognose e la Chiesa locale.
d) L’Associazione è al servizio della Chiesa, sotto la guida del Vescovo locale, nel compito di contribuire al risveglio spirituale delle realtà ecclesiali.
e) I soci fanno parte di questa Associazione senza particolare tessera e senza pregiudicare eventuali appartenenze a istituzioni e gruppi. Sono pellegrini e annunciatori del Vangelo sul versante attuale dell’Ora della Misericordia e della nuova Pentecoste.
f) L’Associazione può aderire ad Associazioni nazionali o internazionali di carattere spirituale senza che ciò possa limitare o condizionare le finalità e i campi di azione che la caratterizzano.

Organizzazione interna
Articolo 3
Possono rivestire la qualifica di socio ordinario quanti ne facciano domanda scritta impegnandosi ad accettare il presente statuto e regolamento, a condividere le finalità dell’Associazione. Sono soci Ordinari dell’Associazione i promotori della stessa e quanti collaborano attivamente e con continuità per la realizzazione delle finalità dell’Associazione stessa. Rispetto ai soci ordinari è redatto e tenuto un apposito registro. Sono soci Sostenitori coloro che sostengono economicamente l’Associazione con libere offerte, lasciti o donazioni e partecipano agli eventi istituzionali organizzati dall’Associazione. Sono soci Simpatizzanti coloro che non partecipano con continuità alle attività dell’Associazione.

Articolo 4
Possono aderire all’A.D.I.M. anche comunità, gruppi di preghiera ed azione apostolica che, a modo di Alleanza, vogliono condividere quest’opera, ferme restando le loro caratteristiche e impegnandosi, nel contempo, ad accettare lo Statuto con le finalità ivi espresse e il Regolamento.

Articolo 5
Le richieste di adesione dei gruppi/associazioni vengono presentate dal loro responsabile e corredate da una lettera di riconoscimento redatta dal parroco del luogo nel quale i membri del gruppo/associazione si trovano per gli incontri di preghiera.
Qualora un gruppo/associazione che voglia aderire all’A.D.I.M. abbia un proprio statuto riconosciuto da parte dell’Ordinario della propria diocesi, lo stesso gruppo/associazione può chiedere una deroga per non essere obbligato/a a seguire lo Statuto e il regolamento dell’A.D.I.M, purché ne segua la missione relativa all’assimilazione e diffusione del culto alla Divina Misericordia.

Articolo 6
Le domande di adesione all’A.D.I.M., sia di privati che di gruppi/associazioni, vanno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo che ne decide l’accettazione a maggioranza semplice. Dopo il periodo di prova, che può durare fino a un anno, le richieste verranno accettate o respinte su insindacabile giudizio del Consiglio. Se accettate, i responsabili dei gruppi/associazioni verranno iscritti fra i soci ordinari.

Articolo 7
Nel caso in cui un gruppo/associazione cambi il proprio responsabile, chi subentra deve darne comunicazione documentata al presidente dell’A.D.I.M. e il suo nome andrà a sostituire nel libro dei Soci, il nome del vecchio responsabile.

La decadenza di un gruppo/associazione aderente viene stabilita a insindacabile giudizio dal Consiglio direttivo, su proposta della maggioranza dei componenti del Comitato nazionale, quando non sussistano più i presupposti indicati nell’Articolo 2 dello Statuto. Un gruppo/associazione potrà essere considerato decaduto nel caso in cui non partecipi per due anni consecutivi alle attività predisposte dal Comitato nazionale.

Articolo 8
La qualifica di socio dell’Associazione si perde:
a) per recesso
b) per morte
c) per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dell’Associazione; tale incompatibilità viene sancita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9
La durata dell’Associazione non ha limiti di tempo. Un eventuale scioglimento, per ragioni gravi, può avvenire solo in base ad una deliberazione dei due terzi dei soci presenti all’Assemblea straordinaria o dell’autorità ecclesiastica competente.
Organi sociali

Articolo 10
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
1. L’Assemblea dei soci ordinari
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente
4. L’Assistente ecclesiastico.

Articolo 11
L’Assemblea dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono previste almeno una volta all’anno, mentre il Consiglio può richiedere anche la convocazione straordinaria. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide ed operative se raggiungono la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, sul trasferimento della sede, provvede allo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria, presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza giustificata, dal vicepresidente, delibera a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso.

Articolo 12
Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri e un massimo di dodici eletti dall’Assemblea ordinaria, oltre all’assistente ecclesiastico. Nel proprio ambito il Consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili solo per un secondo quinquennio. Le decisioni sono valide a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno metà dei membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.
La decadenza dal ruolo di consigliere può essere decisa dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, nei seguenti casi:
a) dopo tre assenze consecutive ingiustificate agli incontri del Consiglio
b) quando emergano opposizioni alle idealità e alla azione apostolica descritte nello Statuto [Articolo 2 Statuto Finalità e campi d’azione]
Il consigliere decaduto/a potrà essere sostituito dal primo nominativo dei candidati non eletti oppure essere cooptato; la sua nomina verrà ratificata in occasione dalla prima Assemblea dei Soci utile.

Articolo 13
Il presidente dirige l’Associazione, ne è il legale rappresentante ad ogni effetto, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
In caso di decadenza o di dimissioni del presidente, ne farà le veci il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano di età, il quale porterà avanti l’ordinaria amministrazione e convocherà il consiglio entro 30 gg per procedere ad una nuova nomina.

Articolo 14
L’Associazione è accompagnata spiritualmente da un Assistente ecclesiastico nominato dall’Arcivescovo di Trento, il quale può avvalersi di una rosa di nominativi presentati dall’Associazione stessa. L’Assistente ecclesiastico fa parte ex officio del Consiglio direttivo ma senza diritto di voto. L’Assistente ecclesiastico è nominato per un quinquennio.

Articolo 15
Il Consiglio direttivo nomina un “Comitato nazionale”. I componenti del Comitato nazionale saranno così individuati: il presidente, sentito il parere dei responsabili dei gruppi/associazioni, propone al Consiglio direttivo la nomina delle persone che formeranno il Comitato nazionale, scelte fra i responsabili dei vari gruppi o associazione aderenti, dislocate sul territorio nazionale. Tale Comitato dura in carica cinque anni.

Articolo 16
Il Comitato nazionale ha il compito di:
individuare e proporre nuove iniziative di evangelizzazione;
organizzare convegni, incontri di preghiera comuni a tutti i gruppi;
valutare e proporre altre iniziative di carattere locale, nazionale o internazionale;
presentare al Consiglio Direttivo una relazione periodica sull’andamento dei gruppi/associazioni aderenti.

Mezzi finanziari
Articolo 17
Non si prevedono quote e/o contributi associativi e perciò i mezzi finanziari per il perseguimento degli scopi istituzionali provengono dalla Divina Provvidenza nelle forme delle libere offerte, comprendendo anche la possibilità di lasciti, donazioni mobiliari e immobiliari. Detti mezzi andranno a costituire il fondo comune dell’Associazione che comprende pure eventuali avanzi di gestione. Detto fondo è indivisibile. Si fa assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché qualsiasi altro mezzo finanziario costituente il fondo comune, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18
L’esercizio finanziario va dall’ 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è sotto il controllo del Consiglio direttivo, che in piena trasparenza deve condurre ogni pratica amministrativa. Il Consiglio direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico-finanziario e sarà presentato all’Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Articolo 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, effettuata la liquidazione, eventuali fondi e beni rimasti saranno destinati ad altro Ente cattolico con finalità analoghe e nel rispetto della normativa che regola gli enti di tipo associativo.

Articolo 20
Per quanto qui non espresso valgono le disposizioni del Codice Civile, delle leggi vigenti e del diritto Canonico in materia di Associazioni.

REGOLAMENTO

Articolo 1
Il Comitato nazionale sarà formato dal presidente dell’A.D.I.M., dall’assistente ecclesiastico, dal rappresentante di ciascuna delle quattro aree italiane ove ci sia la più alta diffusione degli aderenti e da sacerdoti che guidano gruppi o associazioni aderenti. Sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri. I membri del Comitato nazionale possono essere destituiti dalla loro funzione dal Consiglio direttivo su proposta motivata presentata dalla maggioranza dei membri del Comitato nazionale. Il Consiglio direttivo provvederà al reintegro dei componenti del Comitato entro 90 giorni.

Articolo 2
Il Comitato nazionale si riunirà almeno due volte all’anno, su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci o su richiesta di almeno tre componenti del Comitato nazionale. È possibile prevedere anche la modalità in videoconferenza.

Articolo 3
La durata in carica del Comitato nazionale sarà differita di un anno rispetto a quella del Consiglio direttivo.

Articolo 4
A parziale deroga all’articolo 17 dello statuto, il Comitato nazionale dovrà individuare le risorse finanziarie necessarie a sostenere in modo autonomo le attività nazionali e locali.

Articolo 5
Ogni gruppo/associazione aderente all’A.D.I.M. si impegna a seguirne le linee guida, con particolare riferimento per ciò che attiene all’assimilazione e alla diffusione del culto alla Divina Misericordia.

Articolo 6
I responsabili dei gruppi/associazioni si impegnano a partecipare agli incontri formativi proposti dal Comitato nazionale, promuovendo e favorendo la partecipazione anche degli aderenti ai propri gruppi.

Articolo 7
I responsabili dei gruppi/associazioni, sono tenuti a ripresentare al Consiglio direttivo, ogni cinque anni, una lettera del parroco del luogo nel quale si svolgono i loro incontri di preghiera [Articolo 5 dello Statuto A.D.I.M.].

Articolo 8
Ogni gruppo/associazione è invitato ad indire ed organizzare incontri o convegni, anche a livello provinciale e/o regionale, dandone preventiva comunicazione all’assistente ecclesiastico dell’A.D.I.M. per l’approvazione dei relatori invitati e del programma previsto.

Articolo 9
Ogni responsabile di gruppo/associazione dovrà impegnarsi a favorire la diffusione della Rivista associativa Dives in Misericordia contribuendo alla sua pubblicazione con articoli di riflessione o testimonianza.